AVVIO al CORSO TFA SOSTEGNO con abilitazione, oppure laurea + 24 CFU o 3 anni di servizio comunque prestati con titolo di accesso alle graduatorie d’ istituto.
9/Febbraio/2019 –
Vi presentiamo il decreto dell’8 febbraio 2019 per l’avvio del corso di specializzazione su sostegno. I requisiti di accesso sono stati variati in seguito alla Legge di Bilancio 2019.
Ecco pubblicato il decreto dell’8 febbraio 2019 per l’avvio del corso di specializzazione su sostegno, con i requisiti di accesso variati in seguito alla Legge di Bilancio 2019.
Requisiti di accesso
- § Scuola di infanzia e primaria laurea in Scienze della formazione primaria o diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
- § Scuola secondaria di primo e secondo grado il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.
Dunque potranno partecipare:
- § chi è in possesso di abilitazione;
- § chi ha una laurea + 24 CFU in discipline antropo – psico – pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche;
[x] chi ha una laurea + 3 annualità di servizio, nel corso degli otto anni scolastici precedenti,anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo Il, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione.
ITP
Gli insegnanti tecnico pratici accedono con il diploma.
Ammessi con riserva.
Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all’estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla specifica procedura di selezione.
I requisiti di accesso sono uguali sia per i docenti precari che per i docenti di ruolo.
Il presente decreto detta disposizioni concernenti i percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni e alle alunne con disabilità della scuola dell'infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado, integrando e aggiornando, a decorrere dall'anno accademico 2018/19, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell' istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011.
l percorsi di cui al presente decreto sono istituiti ed attivati dagli Atenei, anche in convenzione tra loro, nel limite dei posti autorizzati per ciascun Ateneo con decreto del Ministero, secondo le modalità ed i requisiti del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca I? dicembre 2016, n. 948.
I corsi si concludono, di norma, entro il 30 giugno dell'anno accademico di riferimento, salvo quanto disposto all'articolo 2, comma 2.
Le assenze sono accettate nella percentuale del 20% di ciascun insegnamento. Il monte ore relativo è recuperato attraverso modalità definite dai titolari degli insegnamenti. Per il tirocinio e per i laboratori vige l'obbligo integrale di frequenza delle attività previste.
Le Università, a far data da oggi, dovranno pubblicare il decreto TFA Sostegno. Poi, entro 30 giorni, si possono presentare le domande per l' iscrizione da parte dei docenti e subito dopo si ATTIVERANNO i singoli corsi.