Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato una circolare sui criteri da applicare in sede di controllo preventivo dei provvedimenti di ricostruzione di carriera del personale della scuola immesso in ruolo.
Le Ragionerie territoriali dello Stato, in ogni momento, potranno dare corso ai provvedimenti di ricostruzione carriera, adottati dai Dirigenti scolastici su istanze degli interessati presentate anche oltre i dieci anni, apponendo il visto di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
Ai fini economici, comunque precisa il MEF, potranno essere liquidati esclusivamente gli arretrati stipendiali relativi al quinquennio antecedente all’emanazione dei decreti – in assenza di atti interruttivi del termine prescrizionale da parte dell’interessato – trovando applicazione il limite della prescrizione quinquennale di cui all’articolo 2948 del codice civile, come da indicazioni contenute nella menzionata circolare n. 27/2017.