L. 68/99: COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO PERSONE DISABILI.
In base a quanto previsto dalla Legge 68/99, tutti i datori di lavoro, privati e pubblici, sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori disabili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% in misura diversificata a seconda del personale occupato in azienda e, in particolare:
• fino a 14 dipendenti: nessun obbligo;
• da 15 a 35 dipendenti: inserimento obbligatorio di 1 lavoratore disabile;
• da 36 a 50 dipendenti: inserimento obbligatorio di 2 lavoratori disabili;
• oltre 50 dipendenti: inserimento obbligatorio di lavoratori disabili pari al 7% dell’organico aziendale.
Le aziende che occupano da 51 a 150 dipendenti (quota determinata all’1% delle maestranze computabili per le aziende di dimensioni maggiori) devono avere alle proprie dipendenze almeno n. 1 persona iscritta agli elenchi degli orfani o dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di guerra, di lavoro o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati.