Home » Tutto Sentenze » Art. 2934 Codice Civile - Prescrizione del diritto.
Art. 2934 Codice Civile - Prescrizione del diritto.
Art. 2934 recita: - " Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge " -
11/12/2010 commenti (0)